Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 22Articolo 24
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1 gennaio 1974
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1 gennaio 1992
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1 gennaio 1998
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1 luglio 1999
Art. 23. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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