3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell' articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. ((In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.)) ((131)) 5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a quello di cui all'art. 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 , maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione. ((131)) ((6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita' di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.)) ((131)) ------------- AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 , ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all' articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro." ------------- AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 145, comma 1) che "Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall' articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ". ------------- AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 , ha disposto (con l'art. 145, comma 1) che "Nel 2020 e fino al 30 aprile 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall' articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ". ------------- AGGIORNAMENTO (113)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 , come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , ha disposto (con l'art. 145, comma 1) che "Nel 2020 e fino al 31 agosto 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall' articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ". ------------- AGGIORNAMENTO (131)
Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 , ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera c)) che "All' articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono apportate le seguenti modificazioni:
[...]
c) il comma 5 e' abrogato".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 28-ter, comma 6, del decreto del Presidente del Repubblica 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1, lettera d), del presente articolo".