Articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 52Articolo 50
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1 gennaio 1974
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1 luglio 1999
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21 agosto 2013
Art. 53. Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione). 1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi ((duecento)) giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento e' stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.
Entrata in vigore il 21 agosto 2013
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