Articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
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21 agosto 2013
Art. 62. (Disposizioni particolari sui beni pignorabili). (( 1. I beni di cui all' articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile , anche se il debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. )) (( 1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e' sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. )) 2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall' articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi siano affittati.
Entrata in vigore il 21 agosto 2013
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