Articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 28 terArticolo 28 sexies
Versione
1 gennaio 1974
>
Versione
1 luglio 1999
Art. 33. Responsabilita' solidale per l'imposta locale sui redditi

Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di piu' soggetti, ciascuno di essi e' tenuto in solido al pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.
La solidarieta' di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a piu' soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.
((48)) ------------ AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente