Articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 54Articolo 50
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 luglio 1999
Art. 55. (((Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati). )) (( 1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile , il concessionario non puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, ne' rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona. ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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