Articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 57Articolo 64
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 luglio 1999
Art. 63. (((Astensione dal pignoramento). )) (( 1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando e' dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione puo' essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno. ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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