2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
((101)) ------------- AGGIORNAMENTO (94)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 988) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º marzo 2018. ------------- AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 153, comma 1) che "Nel periodo di sospensione di cui all' articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell' articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Le verifiche eventualmente gia' effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 , per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonche' le societa' a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario".