Articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 70Articolo 88
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 luglio 1999
Art. 71. (((Intervento degli istituti vendite giudiziarie). )) (( 1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario puo' avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile .
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalita' di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante. ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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