Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 3Articolo 3 bis
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
5 dicembre 1975
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576))
Entrata in vigore il 5 dicembre 1975
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