Art. 3. Riscossione mediante versamenti diretti
Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:
1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23 , 24 , 25 , 25-bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo; (18)
2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920 ;
3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche' l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dovute in base alla dichiarazione annuale;
4) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1981, N. 546 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 1981, N. 692 ; (18)
5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:
a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);
b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1);
c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonche' l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto;
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell' articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 . (18) (19)
((h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720)) .
---------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 , ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3) che le modifiche apportate dallo stesso art. 1-bis hanno efficacia dal 1 febbraio 1982. ---------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 30 dicembre 1981, n. 792 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 55 , ha disposto (con l'art. 1) che "Le modifiche apportate con l' art. 1-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 , aggiunto con la legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , per quanto attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute di cui all' art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , hanno effetto dal 1 gennaio 1982".
Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:
1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23 , 24 , 25 , 25-bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo; (18)
2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920 ;
3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche' l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dovute in base alla dichiarazione annuale;
4) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1981, N. 546 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 1981, N. 692 ; (18)
5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:
a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);
b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1);
c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonche' l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto;
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell' articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 . (18) (19)
((h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720)) .
---------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 , ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3) che le modifiche apportate dallo stesso art. 1-bis hanno efficacia dal 1 febbraio 1982. ---------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 30 dicembre 1981, n. 792 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 55 , ha disposto (con l'art. 1) che "Le modifiche apportate con l' art. 1-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 , aggiunto con la legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , per quanto attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute di cui all' art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , hanno effetto dal 1 gennaio 1982".