Articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 52Articolo 51
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Art. 50. (Termine per l'inizio dell'esecuzione). 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento ((al soggetto nei confronti del quale procede)) , salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
Entrata in vigore il 8 agosto 2024
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