a) le opposizioni regolate dall' articolo 615 del codice di procedura civile , fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni;
b) le opposizioni regolate dall' articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita' formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione. ))