Articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 77Articolo 63
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1 gennaio 1974
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1 luglio 1999
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7 giugno 2018
Art. 57. (Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi). 1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall' articolo 615 del codice di procedura civile , fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni; ((97)) b) le opposizioni regolate dall' articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita' formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

--------------- AGGIORNAMENTO (97)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 aprile - 31 maggio 2018, n. 114 (in G.U. 1ª s.s. 6/6/2018, n. 23), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera a) del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all' art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 , sono ammesse le opposizioni regolate dall' art. 615 del codice di procedura civile ".
Entrata in vigore il 7 giugno 2018
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