Articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 52Articolo 51
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 luglio 1999
Art. 59. (((Risarcimento dei danni). )) (( 1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione puo' proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.
2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori. ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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