Articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 75 terArticolo 78
Versione
1 gennaio 1974
>
Versione
1 luglio 1999
>
Versione
9 giugno 2001
>
Versione
1 gennaio 2003
>
Versione
3 dicembre 2005
>
Versione
29 gennaio 2009
>
Versione
13 luglio 2011
>
Versione
29 aprile 2012
>
Versione
21 agosto 2013
>
Versione
24 giugno 2017
>
Versione
7 novembre 2021
>
Versione
1 gennaio 2022
Art. 76. (Espropriazione immobiliare). 1. Ferma la facolta' di intervento ai sensi dell' articolo 499 del codice di procedura civile , l'agente della riscossione:
a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" individuato ai sensi dell'articolo 514 ((del codice di procedura civile)) ;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.

------------- AGGIORNAMENTO (73)
Il D.L. 29 novembre 2008, n.185 , convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 , ha disposto (con l'art. 32, comma 7, lettera a)) che il limite di importo di cui al comma 1 del presente articolo, e' ridotto a cinquemila euro.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente