Articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 48 bisArticolo 52
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 luglio 1999
Art. 56. (((Deposito degli atti e del prezzo). )) (( 1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall' articolo 498 del codice di procedura civile , sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita e' consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.
3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata e' sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore. ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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