Art. 5-bis. ((Versamento ad ufficio incompetente)) ((Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali e' prescritto il versamento ad una esattoria e' valido, fermo restando il diritto dell'esattore competente all'attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verra' effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.)) ((14)) .
((Il versamento diretto all'esattoria di imposte per le quali e' prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria e' valido.
All'esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.)) ((14)) .
((Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249 ha disposto (con l'art. 3) che "Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , hanno effetto dal 1 gennaio 1974".
((Il versamento diretto all'esattoria di imposte per le quali e' prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria e' valido.
All'esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.)) ((14)) .
((Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249 ha disposto (con l'art. 3) che "Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , hanno effetto dal 1 gennaio 1974".