Articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 62Articolo 69
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 luglio 1999
Art. 68. (((Prezzo base del primo incanto). )) (( 1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto e' determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi e' richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati. ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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