Articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 80Articolo 76
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 luglio 1999
Art. 81. (((Secondo e terzo incanto). )) (( 1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.
2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto. ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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