Articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 39Articolo 42
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
26 gennaio 1977
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Versione
1 luglio 1999
Art. 41. Rimborso d'ufficio

Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.
La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell' art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nonche' per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis.
Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.
((48)) ------------ AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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