Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 48 bisArticolo 47 bis
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1 gennaio 1974
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1 luglio 1999
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9 giugno 2001
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1 gennaio 2025
Art. 47. Gratuita' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche). 1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche' la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni ((tributo)) e diritto. ((57)) 2. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

----------------- AGGIORNAMENTO (57) Il D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 ha disposto con l'art. 4, comma 1
che la modifica apportata al comma 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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