3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:
a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell' articolo 2, comma 2 , e dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 ;
b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 .
5. Nei casi previsti dal comma 3, nonche' in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
(89)
--------------- AGGIORNAMENTO (89)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, si applicano:
a) per le rateazioni di cui all' articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:
1) al 31 dicembre 2014; per le somme dovute ai sensi dell' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 ;
2) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell' articolo 3, comma 1; del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 ;
3) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell' articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;
b) per le rateazioni disciplinate ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". --------------- AGGIORNAMENTO (130)
Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.