Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "In deroga all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento". ------------- AGGIORNAMENTO (78)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 7, comma 2-septies) che "La disposizione dell' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".