Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 28 quaterArticolo 33
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13 luglio 2011
Art. 30. (Interessi di mora). 1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo ((, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,)) si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. (50) ((78)) ------------- AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "In deroga all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento". ------------- AGGIORNAMENTO (78)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 7, comma 2-septies) che "La disposizione dell' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 13 luglio 2011
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