Articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 76Articolo 76
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 luglio 1999
Art. 84. (((Distribuzione della somma ricavata). )) (( 1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell' articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile .
2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell' articolo 596 del codice di procedura civile . ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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