Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 28Articolo 28 ter
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 luglio 1999
Art. 31. Imputazione dei pagamenti

L'esattore non puo' rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
Tuttavia se il contribuente e' debitore di rate scadute il pagamento non puo' essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennita' di mora, i diritti e le spese maturati a favore dell'esattore.
Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione e' fatta, rata per rata, iniziando dalla piu' remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennita' di mora e non puo' essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennita' di mora.
Per i debiti di imposta gia' scaduti l'imputazione e' fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella piu' remota.
Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile .
((48)) ------------ AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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