Articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 63Articolo 65
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 luglio 1999
Art. 64. (((Custodia dei beni pignorati). )) (( 1. Salvo quanto disposto dall' articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati e' affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non puo' essere nominato custode.
2. Il concessionario puo' in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.
3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune. ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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