Articolo 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 68Articolo 70
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
1 luglio 1999
Art. 69. (((Secondo incanto). )) (( 1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall' articolo 539 del codice di procedura civile , i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del primo incanto. ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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