Articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 65Articolo 75
Versione
1 gennaio 1974
>
Versione
1 luglio 1999
>
Versione
9 giugno 2001
Art. 74. (Vendita e assegnazione dei crediti pignorati). 1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per ((la riscossione)) dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, puo' cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilita'.
3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.
Entrata in vigore il 9 giugno 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente