Articolo 19 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 19Articolo 20
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1 luglio 1999
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1 gennaio 2025
Art. 19-bis. (((Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali). )) (( 1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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