Art. 22. Esecutorieta' dei ruoli
Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.
((48)) ------------ AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".
Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.
((48)) ------------ AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".