Articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 50Articolo 61
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
2 marzo 1997
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Versione
1 luglio 1999
Art. 60. (((Sospensione dell'esecuzione). )) (( 1. Il giudice dell'esecuzione non puo' sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno. ))
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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