Provvedimento: […] 4-bis Ord. pen.; né se al detenuto si applicasse o meno la previsione del §14 della «Circolare 3 novembre 2000 - colloqui e corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati, articoli 37 e 39 d.p.r. 230/2000», posto che, in caso di risposta negativa, al detenuto non si sarebbe applicata, comunque, la limitazione prevista per i colloqui, anche a prescindere dall'essere il reato in esecuzione ostativo, considerato che , allorché il percorso trattamentale del detenuto era ripreso in regime ordinario e questo si sia protratto per un tempo significativo, il giudice doveva ritenersi tenuto ad accertare in concreto se l'interruzione del regime di maggior favore avesse determinato una regressione del percorso trattamentale.
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