Articolo 76 del Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 75Articolo 72
Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 76 del Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354Abrogato
Versione 7 luglio 1976
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Versione 22 luglio 1989
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Versione 6 settembre 2000
Art. 76
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 2000, N. 230))
Entrata in vigore il 6 settembre 2000
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2001, n. 41700
Provvedimento: […] 2) Violazione dell'art. 69 citato in relazione all'art. 39, co. 2, L. n. 354/2000, in quanto era mancato l'accertamento sanitario prescritto per dar corso all'esecuzione della sanzione disciplinare, e la relativa doglianza non era stata presa in considerazione dal provvedimento impugnato.
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invalidità del provvedimento adottato·
condizioni·
sufficienza·
omissione·
addebito disciplinare·
previa contestazione al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare·
comunicazioni sull'addebito date "in limine" dell'udienza disciplinare dal consiglio di disciplina·
istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
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