Articolo 20 del Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 19Articolo 21
Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 20 del Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354Abrogato
Versione 7 luglio 1976
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Versione 6 settembre 2000
Art. 20
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GIUGNO 2000, N. 230))
Entrata in vigore il 6 settembre 2000
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Giurisprudenza • 1
1. Corte Cost., sentenza 27/07/1982, n. 139
Massima: […] Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 222, co. primo, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, c.p. nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita' psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima al tempo dell'applicazione della misura.
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presunzione di pericolosita'·
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