Articolo 23 - Convenzione della Legge 11 dicembre 1985, n. 763
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Versione
28 dicembre 1985
Articolo 23
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
In conformita' alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti (cosi' come puo' essere di volta in volta modificata, senza intaccare il principio generale qui esposto), gli Stati Uniti riconoscono ai residenti o cittadini statunitensi nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia; e, nel caso di una societa' statunitense che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto di una societa' residente dell'Italia dalla quale essa riceve dividendi in un qualsiasi anno tassabile, gli Stati Uniti riconoscono nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia da detta societa' sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. Tale corrispondente ammontare e' calcolato sulla base dell'ammontare dell'imposta pagata in Italia, ma non deve eccedere le limitazioni previste dalla legislazione degli Stati Uniti (ai fini di limitare il credito nei confronti dell'imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti). Ai fini dell'applicazione del credito statunitense con riferimento all'imposta pagata in Italia, le imposte di cui ai paragrafi 2 (b) e 3 dell'articolo 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito.
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli Stati Uniti ai sensi della Convenzione (senza tener conto del paragrafo 2 (b) dell'articolo 1 (Soggetti), l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito (a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente). In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere, da un canto, l'imposta che sarebbe dovuta negli Stati Uniti se il residente dell'Italia non fosse un cittadino statunitense e, d'altro canto, la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. Ai fini dell'applicazione del credito italiano con riferimento all'imposta pagata negli Stati Uniti, le imposte di cui ai paragrafi 2 (a) e 3 dell'articolo 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito.
4. Ai fini dell'obbligo statunitense di eliminare la doppia imposizione con riferimento alla imposta italiana ai sensi dei precedenti paragrafi del presente articolo:
a) fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo b), ad eccezione dei redditi o degli utili tassati dagli Stati Uniti soltanto a motivo della cittadinanza in virtu' del paragrafo 2 b) dell'articolo 1 (Soggetti), i redditi o gli utili percepiti da un residente di uno Stato contraente (che non sia un residente dell'altro Stato contraente) i quali sono imponibili nell'altro Stato contraente in conformita' alla presente Convenzione, si considerano provenienti da detto altro Stato contraente; e
b) nel caso di una persona fisica residente dell'Italia, i redditi o gli utili che sono imponibili negli Stati Uniti a motivo della cittadinanza in virtu' del paragrafo 2 b) dell'articolo 1 (Soggetti), si considerano provenienti dall'Italia fino a concorrenza dell'ammontare indispensabile per eliminare la doppia imposizione, a condizione che in nessun caso l'imposta pagata negli Stati Uniti risulti inferiore all'imposta che sarebbe stata pagata se la persona fisica non fosse stato un cittadino degli Stati Uniti. Le disposizioni del presente sub-paragrafo concernenti la fonte del reddito non si applicano nella determinazione del credito nei confronti dell'imposta statunitense per le imposte estere diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 b) e 3 dell'articolo 2 (Imposte considerate).
Entrata in vigore il 28 dicembre 1985
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