Art. 1.
Fermi restando i termini e le modalita' fissati dalle leggi regionali o provinciali per l'entrata in funzione delle unita' sanitarie locali, a decorrere dal 1 gennaio 1981 nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, qualora non siano stati ancora emanati ed attuati i provvedimenti previsti dall' art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , relativi alla costituzione delle unita' sanitarie locali, e' nominato un commissario unico regionale, il quale subentra, per il relativo territorio, nei compiti gia' spettanti ai commissari liquidatori di tutti i disciolti enti, casse, servizi e gestioni autonome con compiti di erogazione della assistenza sanitaria.
Per gli enti e casse di carattere provinciale puo' essere nominato un sub-commissario per ciascuna provincia.
La gestione commissariale cessa con la completa attuazione dei provvedimenti di cui al primo comma e comunque non oltre il 30 giugno 1981.
Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285 , convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441 , e' prorogato fino al termine massimo del 30 giugno 1981 o al termine piu' breve da fissarsi con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti di liquidazione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' per gli eventuali adempimenti di gestione connessi alla attivita' di assistenza di cui al primo comma del presente articolo, ove richiesti dalle regioni o province autonome con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse assegnati sul fondo sanitario nazionale. Tali adempimenti comprendono, in particolare, l'attivita' derivante dall'applicazione dell' art. 9 del decreto-legge 10 luglio 1980, n. 285 , convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441 ; l'assegnazione alle regioni territorialmente competenti, per i servizi delle unita' sanitarie locali, del personale delle casse mutue aziendali affidatarie, previa verifica da parte della regione del preesistente rapporto di destinazione esclusiva e continuativa del personale stesso all'attivita' di assistenza sanitaria a carattere obbligatorio; l'ultimazione delle procedure previste dall' art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni.
L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa degli enti di cui all' articolo 12 bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , nelle controversie relative alle operazioni di liquidazione destinate ad essere assunte dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 .
Tutti i termini sostanziali e processuali concernenti i rapporti giuridici relativi ai beni e alle materie attribuiti alla gestione di liquidazione degli enti di cui al comma precedente, sono sospesi fino al 30 settembre 1981. ((3)) All'amministrazione economica, normativa e di fine servizio del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, comandato o provvisoriamente assegnato alle unita' sanitarie locali, provvedono, per la parte di rispettiva competenza, le regioni e le unita' sanitarie locali nell'ambito della normativa vigente.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 26 novembre 1981, n. 678 , convertito con modificazioni dalla L. 26 gennaio 1982, n. 12 ha disposto (con l'art. 5) che "la sospensione dei termini sostanziali e processuali, disposta fino al 30 settembre 1981 dal penultimo comma dell' art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 1982."
Fermi restando i termini e le modalita' fissati dalle leggi regionali o provinciali per l'entrata in funzione delle unita' sanitarie locali, a decorrere dal 1 gennaio 1981 nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, qualora non siano stati ancora emanati ed attuati i provvedimenti previsti dall' art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , relativi alla costituzione delle unita' sanitarie locali, e' nominato un commissario unico regionale, il quale subentra, per il relativo territorio, nei compiti gia' spettanti ai commissari liquidatori di tutti i disciolti enti, casse, servizi e gestioni autonome con compiti di erogazione della assistenza sanitaria.
Per gli enti e casse di carattere provinciale puo' essere nominato un sub-commissario per ciascuna provincia.
La gestione commissariale cessa con la completa attuazione dei provvedimenti di cui al primo comma e comunque non oltre il 30 giugno 1981.
Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285 , convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441 , e' prorogato fino al termine massimo del 30 giugno 1981 o al termine piu' breve da fissarsi con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti di liquidazione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' per gli eventuali adempimenti di gestione connessi alla attivita' di assistenza di cui al primo comma del presente articolo, ove richiesti dalle regioni o province autonome con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse assegnati sul fondo sanitario nazionale. Tali adempimenti comprendono, in particolare, l'attivita' derivante dall'applicazione dell' art. 9 del decreto-legge 10 luglio 1980, n. 285 , convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441 ; l'assegnazione alle regioni territorialmente competenti, per i servizi delle unita' sanitarie locali, del personale delle casse mutue aziendali affidatarie, previa verifica da parte della regione del preesistente rapporto di destinazione esclusiva e continuativa del personale stesso all'attivita' di assistenza sanitaria a carattere obbligatorio; l'ultimazione delle procedure previste dall' art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni.
L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa degli enti di cui all' articolo 12 bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , nelle controversie relative alle operazioni di liquidazione destinate ad essere assunte dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 .
Tutti i termini sostanziali e processuali concernenti i rapporti giuridici relativi ai beni e alle materie attribuiti alla gestione di liquidazione degli enti di cui al comma precedente, sono sospesi fino al 30 settembre 1981. ((3)) All'amministrazione economica, normativa e di fine servizio del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, comandato o provvisoriamente assegnato alle unita' sanitarie locali, provvedono, per la parte di rispettiva competenza, le regioni e le unita' sanitarie locali nell'ambito della normativa vigente.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 26 novembre 1981, n. 678 , convertito con modificazioni dalla L. 26 gennaio 1982, n. 12 ha disposto (con l'art. 5) che "la sospensione dei termini sostanziali e processuali, disposta fino al 30 settembre 1981 dal penultimo comma dell' art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 1982."