Art. 1. Articolo unico.
E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 , concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidita' e la vecchiaia, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 28 agosto 1924.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Nava.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 118. - Casati.