Articolo 10 del Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91
Articolo 4 bisArticolo 5
Versione
10 agosto 2013
Art. 10.

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attivita' culturali.
1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita' giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attivita' culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all' articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , a decorrere dall'anno 2014, e' pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
Entrata in vigore il 10 agosto 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente