Articolo 3 del Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91
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10 agosto 2013
Art. 3. Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura 1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14 , rubricato "Ministero per i beni e le attivita' culturali", sono soppresse le seguenti parole: " Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110 ". I proventi di cui all'articolo 110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
2. All' articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali , le parole "dei luoghi medesimi" sono sostituite dalle seguenti: "e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato".
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 12,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell' articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
Entrata in vigore il 10 agosto 2013
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