Articolo 9 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Articolo 7Articolo 10
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18 giugno 1957
Art. 9.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7).


I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalita'. Questa causa di ineleggibilita' si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.
Entrata in vigore il 18 giugno 1957
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