Articolo 71 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
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Art. 71.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1° e 50, comma 3°, prima parte, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, comma 1° e 2° ).

Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonche' sulla nullita' dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, da' atto del numero dei voti di lista ((...)) contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
I voti contestati debbono essere raggruppati, ((per le singole liste)) a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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