Articolo 71 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
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Art. 71.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1° e 50, comma 3°, prima parte, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, comma 1° e 2° ).

Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonche' sulla nullita' dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, da' atto del numero dei voti di lista e dei voti ((di ciascun candidato nel collegio uninominale)) contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76. (42)
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti. (42)
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
Entrata in vigore il 12 novembre 2017
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