Articolo 104 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
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Art. 104.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78).


Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 10.000. Se il reato e' commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, e' punito con la reclusione da tre a sei mesi.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.
I rappresentanti ((...)) e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.
Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 20.000.
Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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