Articolo 98 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Articolo 97Articolo 99
Versione
18 giugno 1957
Art. 98.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71).


Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessita', il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
Entrata in vigore il 18 giugno 1957
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