Articolo 82 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Articolo 81Articolo 77
Versione
18 giugno 1957
Art. 82.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 40 ).


Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.
Entrata in vigore il 18 giugno 1957
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