Articolo 81 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Articolo 80Articolo 86
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18 giugno 1957
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21 agosto 1993
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28 dicembre 1993
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31 dicembre 2005
Art. 81.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 58, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , artt. 6, comma 1°, e 35, n. 4).


Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti ((...)) di lista presenti.
IL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformita' del numero 6) dell'art. 77.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534 .
L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 86, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.
Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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