Articolo 26 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
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18 giugno 1957
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28 dicembre 1993
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31 dicembre 2005
Art. 26.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°).


Il rappresentante ((...)) di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimita', ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e puo' fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
Il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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