Articolo 34 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Articolo 30Articolo 35
Versione
18 giugno 1957
>
Versione
23 marzo 1990
Art. 34.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, primo periodo, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1° ).


In ciascuna sezione e' costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, ((di quattro scrutatori)) di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.
Entrata in vigore il 23 marzo 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente