(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , artt. 5 e 10, comma 1°).
L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell' art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545 , e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:
1) alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato;
1-bis) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165))
2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non piu' di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione e' ridotto della meta';
2-bis) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165))
3) la' dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta; ((4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70)) ((L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale))
COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 6 MAGGIO 2015, N. 52 . (42)
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.